Come si ricorderà, con
nota Prot. 17012 del 7.7.2011 (Procedimento
iniziato nell’anno 2002 per iniziativa degli uffici comunali e reiterato con le
diverse amministrazioni e Commissari) inviata all’Agenzia del Territorio di
Matera ed alla Direzione Centrale Catasto e Cartografia di Roma, il Sindaco
Dott. Vito Anio Di Trani sollecitava, la richiesta di procedere alla revisione
della classificazione di tutti gli immobili già accatastati nella zona dei Lidi
e facenti parte dell’insediamento di Borgo San Basilio (circa 882 immobili), di
Marina di 48 (circa 511), di Macchia (circa 250).
La richiesta in
oggetto veniva fuori da un’indagine esperita dagli uffici Comunali laddove era
stato riscontrato che la maggior parte degli immobili realizzati dalle varie
imprese costruttrici ai fini della vendita, erano state accatastate per il 95%
del totale censito, nella categoria A3 – Abitazione economica.
Tale classificazione
così come risulta dalle varie comunicazioni inviate all’Agenzia del Territorio
risultava palesemente non congrua rispetto a fabbricati similari e aventi
medesime caratteristiche sia sul piano dei redditi che dei valori, tant’è che
veniva esplicitamente richiesto alla stessa Agenzia la riclassificazione
catastale dei citati immobili come previsto dall’art. 3 della Legge 23/12/1996
n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.
Pur evidenziando che
l’art. 3 della citata legge prevede esplicitamente che “l’Ufficio Tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di
verifica degli immobili segnalati dal Comune”, e pur sollecitato diverse
volte tale riclassificazione non era mai avvenuta.
Negli ultimi anni,
l’Agenzia del Territorio comunicava che a seguito di sopralluoghi effettuati
nella “zona dei Lidi” del Comune di Pisticci era stato accertato che le unità
immobiliari presenti in tali zone avevano caratteristiche differenti dalle
unità tipo rappresentative della microzona 3, per cui il relativo classamento non era congruo sia sul piano del reddito che dei
valori, evidenziando altresì una notevole sperequazione fiscale, in quanto
le unità immobiliari urbane ricadenti nei fogli di mappa n. 52, 53, 54, 131,
132 e 133 (zona dei Lidi turistico e alberghiero) avevano rendite catastali
determinati con tariffe incongruenti.
L’Agenzia del
Territorio faceva altresì rilevare che, sulla base delle unità immobiliari
trasmesse dal Comune di Pisticci, ed oggetto di riclassificazione, poteva
ipotizzarsi un aumento medio percentuale di circa l’80% sul totale delle
rendite catastali, in quanto così come ipotizzato dallo studio la categoria
prevalente nella citata zona dovrebbe essere A2 – Edilizia Civile ed A7 –
Abitazioni in villini, ma non certamente A3.
A seguito di tale
lavoro, sulla base degli immobili definiti dagli uffici comunali e trasmessi
all’Agenzia del Territorio, si procedeva alla RICLASSIFICAZIONE CATASTALE DEGLI
IMMOBILI NELLA ZONA DEI LIDI. Tale operazione avrebbe fatto giustizia, dal
punto di vista fiscale, anche ai cittadini pisticcesi che in virtù delle
caratteristiche della propria abitazione hanno proceduto all’accatastamento del
proprio immobile in modo regolare nella cat. A2 o A7 sulle base delle
caratteristiche intrinseche del proprio immobile e avrebbe consentito, con le
maggiori entrate ai fini ICI, l’eventuale riduzione dell’aliquota percentuale
per tutte le altre abitazioni dei centri urbani del territorio di Pisticci.
A seguito di tale
riclassificazione catastale la maggior parte dei proprietari, tra cui i
costruttori proponevano ricorso alla Commissione Tributaria, chiedendone
l'annullamento per:
• Nullità
dell'atto per sostanziale difetto di motivazione;
• Violazione
e falsa applicazione dell'art.7 L.21/2000, art.3 comma 58 L.662/96, art.2697
L’Agenzia delle
Entrate, costituitasi in giudizio affermava la legittimità del proprio operato
ribadendo che La procedura di riclassamento degli immobili in oggetto attivata
dall'Ufficio è avvenuta, nel pieno rispetto della normativa vigente ed a
seguito di apposita richiesta da parte del Comune di Pisticci di procedere alla
revisione della classificazione di tutti gli immobili (si allegava elenco di
tutte le particelle oggetto di riclassamento) di cui il classamento non
risultasse congruo né rispetto a fabbricati similari ed aventi le medesime
caratteristiche, né per le caratteristiche oggettive degli stessi.
Il Collegio, riunitosi
in data 25.2.2015 RIGETTAVA l'eccezione relativa al presunto difetto di motivazione
in quanto
l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato contenendo tutti i presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato alla rideterminazione del
classamento.
Quanto, poi al difetto
di prova pure eccepito dalla parte, il Collegio conformemente a quanto ribadito
dalla Suprema Corte, ha ritenuto che la sufficienza della motivazione non va
confusa con la prova dei fatti addotti a sostegno della pretesa tributaria.
La sentenza,
depositata in data 25 Marzo 2015, conclude affermando che la procedura di
riclassamento eseguita dall'Ufficio resistente, che ha portato alla
rideterminazione della rendita catastale degli immobili in oggetto, è del tutto
legittima così come è legittima la comparazione effettuata con immobili
similari ubicati nella zona marina del Comune di Policoro mancando nel Comune
di Pisticci immobili di riferimento. Pertanto il ricorso va rigettato e per il principio
di soccombenza si giustifica la condanna della parte ricorrente alle spese di
giudizio liquidate come da dispositivo.
Pisticci 01 Aprile
2015
Ing. Antonio Grieco
Dirigente
Settori III e IV
del
Comune di Pisticci
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